Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
Il secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente: « Nei primi trenta mesi di attività
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Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano. Le elezioni del nuovo
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i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il
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-Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento
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cinque anni. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal presidente della Regione, non meno di trenta e non più di quarantacinque
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di
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anni. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima